Rispetto alle anticipazioni trapelate alcune settimane fa, dal decreto ministeriale sulle revisioni che recepisce la direttiva europea 2014/45, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il 19 maggio scorso, è rimasta fuori solamente la norma sui 160 mila chilometri. Come ora, dunque, il primo controllo tecnico andrà fatto dopo quattro anni dall’immatricolazione dell’auto (entro il mese di immatricolazione), indipendentemente dai chilometri percorsi. E quelli successivi, come adesso, dovranno essere effettuati ogni due anni, entro il mese in cui è stata sostenuta la revisione precedente, indipendentemente dai chilometri percorsi.
Arriva il certificato di revisione. Il decreto per ora è stato pubblicato solo sul sito del ministero delle Infrastrutture; andrà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. E diventerà pienamente operativo solo tra un anno. La novità più importante per gli automobilisti sarà il certificato di revisione, rilasciato in copia cartacea alla persona che porterà l’auto al controllo tecnico. Il documento conterrà i seguenti dati:
- numero di telaio;
- targa di immatricolazione;
- luogo e data del controllo;
- lettura del contachilometri al momento del controllo;
- categoria del veicolo;
- carenze individuate e livello di gravità;
- risultato del controllo tecnico;
- data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale;
- nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile.
Chilometri indicati sul certificato di revisione. Come accennato, sul certificato di revisione dovrà essere indicata la percorrenza del veicolo rilevata dall’operatore. L’obbligo di rilevare questo dato e trasmetterlo alla Motorizzazione civile, peraltro, fu introdotto con una circolare firmata dal direttore generale Maurizio Vitelli già nel 2010. Ma se fino a poco tempo fa il dato eventualmente inserito dall’operatore era noto esclusivamente alla Motorizzazione (solo dall’aprile scorso è stato reso pubblico sul Portale dell’automobilista), con le nuove disposizioni dovrà essere immediatamente portato a conoscenza anche del proprietario dell’auto.
Vietato manomettere il contachilometri. L’altra novità, riguarda la manomissione del contachilometri. Fino a oggi chiunque lo alteri non rischia nulla. Si configura il reato di truffa solamente quando si vende il veicolo schilometrato a un’altra persona, fisica o giuridica, ignara di ciò che è stato fatto. Il decreto, invece, afferma che “la manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada”. In assenza di una violazione specifica, però, la norma non può che riferirsi all’articolo 79 (“Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti”), violazione che prevede una sanzione di appena 85 euro. Resta da capire come possa l’operatore, in assenza di evidenza, accorgersi della manomissione…
Tariffa invariata. Per ora. Come già anticipato, nulla cambia sul fronte delle tariffe, fissate dieci anni fa: 45 euro se l’operazione viene effettuata (su prenotazione) nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile, 66,88 euro se, invece, viene effettuata in uno dei circa 8.500 centri privati convenzionati.
Cosa accade se non si supera il controllo. In caso di esito sfavorevole della revisione, possono presentarsi due situazioni: il veicolo può continuare a circolare per un mese, in deroga alla scadenza, per dare tempo al proprietario di ripristinarne l’efficienza (cosa che deve risultare da apposita documentazione). In questo caso sulla carta di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione ripetere – Da ripresentare a visita entro un mese”. Nel caso in cui, invece, emergano anomalie o difetti tali da compromettere la sicurezza della circolazione, sulla carta di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare (nel corso della stessa giornata, ndr) solo per essere condotto in officina”.
Data di scadenza sulla carta di circolazione. Una piccola novità è costituita dalla cosiddetta “fustella” con l’esito del controllo che è applicata sulla carta di circolazione dal centro revisioni. Finora su di essa era riportata la data in cui era stato effettuato il controllo. D’ora in poi, invece, per aiutare il proprietario del veicolo sarà indicata la data entro la quale dovrà essere effettuata la revisione successiva (ricordiamo che il proprietario è avvertito della scadenza solo se è registrato al Portale dell’automobilista).
Arrivano gli ispettori. Un’altra novità, che però non riguarda direttamente gli automobilisti, è l’istituzione del responsabile tecnico della revisione. Il cosiddetto “ispettore” dovrà soddisfare alcuni requisiti minimi di competenza e formazione previsti da un apposito allegato al decreto ministeriale e non dovrà trovarsi in conflitto d’interesse. Insomma, non dovrà essere il titolare del centro revisione, ma non dovrà necessariamente essere un soggetto terzo. La norma parla semplicemente di “elevato livello di imparzialità e obiettività” rimandando il tutto a un “provvedimento dell’autorità competente”.
Nasce l’organismo di supervisione. Un’altra novità riguarda il cosiddetto “organismo di supervisione”, il soggetto a cui sarà demandato, a partire dal 2023, la supervisione sui centri revisione, cioè la verifica del rispetto dei requisiti dei locali, delle attrezzature, della formazione degli ispettori, dell’esito delle revisioni eccetera. Un soggetto che, in teoria, potrebbe non necessariamente coincidere con il ministero delle Infrastrutture.
Si parte il 20 maggio 2018. Come detto, tutto ciò non è ancora operativo. Le novità sopra descritte, infatti, si applicheranno a partire dal 20 maggio 2018 (dal 2023 quella sull’organismo di supervisione). Insomma, c’è un anno di tempo per adeguare il software del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile (e dei centri revisione) e per emanare le necessarie disposizioni attuative.