Ancora un anno e poi non sentiremo più parlare di meccanici ed elettrauto, ma di meccatronici. Quello che sembra un semplice cambio di nome, in verità nasconde un percorso formativo obbligatorio, più o meno lungo, a cui bisogna adeguarsi entro l’inizio del 2018.
Nell’attività di autoriparazione c’è una data che fa un po’ da spartiacque, stabilendo un prima e un dopo, perché – quantomeno formalmente – definisce il nome di chi deve operare in officina. Questa data è il 5 gennaio 2013, giorno in cui è entrata in vigore lalegge 224/2012 “Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione”.
Prima di questa normativa, la precedente legge 122/1992, tra le altre cose, distingueva (nell’articolo 1 comma 3) l’attività di autoriparazione in meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto e gommista.
Cosa cambia? Due delle quattro attività sono state accorpate in un’unica attività e così le professioni di meccanico ed elettrauto si sommano e completano nella figura del meccatronico. Infatti, la crescente integrazione tra le due mansioni, imposte dalle innovazioni tecnologiche applicate all’auto, ha di fatto reso sempre più flebile la differenza tra le due attività, anche a livello legislativo.
>> Per saperne di più sulla legge 224/2012 - Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
>> Per saperne di più sulla legge 122/1992 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.
La normativa 224/2012, inoltre, definisce i requisiti tecnico-professionali necessari e indispensabili – pena la chiusura dell’attività – per lo svolgimento della professione, nonché le disposizioni transitorie per la “salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore”. In particolare, il legislatore ha fissato in 5 anni il termine massimo per l’adeguamento alle nuove normative, termine che scadrà il 5 gennaio 2018.
Cosa bisogno fare entro tale data? In estrema sintesi, ottenere la qualifica di meccatronico.
I tre casi previsti dalla normativa
L’articolo 3 ha previsto uno speciale regime transitorio della durata di 5 anni, scaduto il quale i soggetti coinvolti devono adempiere agli obblighi di legge.
Caso 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, sono già iscritte nel registro delle imprese (o nell’albo delle imprese artigiane) e sono abilitate a entrambe le attività di meccanica ed elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Caso 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, sono iscritte nel registro delle imprese (o nell’albo delle imprese artigiane) e sono abilitate a una delle due professioni (meccanica o elettrauto) possono proseguire le rispettive attività fino al gennaio 2018, ma entro tale data “le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese devono frequentare con esito positivo un corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta”.
Caso 3. Sono esonerati dal seguire un percorso formativo “le persone preposte alla gestione tecnica (anche se titolare dell’impresa) che alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (al 05/01/2013), abbiano già compiuto i 55 anni di età” e questo visto la vicinanza la periodo di conseguimento della pensione di vecchiaia.
Quale percorso formativo?
Ai sensi dell’art. 2 della legge 224/2012, l’Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2014 definisce lo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico.
La normativa, infatti, stabilisce che “la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e all’organizzazione dei corsi”.
- Per chi non ha nessuna formazione specifica, la durata minima del percorso standard è di 500 ore, con una quota di tirocinio intorno al 20-30% del monte ore.
- I responsabili tecnici delle imprese che sono solo in possesso di una delle due qualifiche (meccanico o elettrauto) – vedi il caso 2 del paragrafo precedente – devono frequentare i percorsi formativi “limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta”. La durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.
- Chi è in possesso di coerente titolo di una qualifica professionale (conseguita dopo un percorso triennale così come previsto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale), per ottenere la qualifica di tecnico meccatronico deve frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.
- Sono invece ridotte a 50 le ore necessarie per ottenere la medesima qualifica, per chi è in possesso di uncoerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico, conseguito dopo un percorso quadriennale così come previsto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
Non deve frequentare nessun corso perché ha già la qualifica di “tecnico meccatronico delle autoriparazioni”:
- chi ha conseguito un attestato di qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “Operatore alla riparazione di veicoli a motore” indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore”
- chi è in possesso di un diploma tecnico professionale quadriennale di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore”.
Esame finale e certificazione
Saranno le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a definire le composizioni delle commissioni di esame e delle prove di esame, nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente.
Per essere ammessi all’esame occorre aver frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo.
Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di qualificazione professionale per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni.