Un comunicato stampa pubblicato dal Consiglio Europeo e ripreso da Cecra, la federazione europea che riunisce le associazioni dei professionisti della commercializzazione e riparazione dei veicoli, mette in luce il raggiungimento di un accordo a livello della Commissione Europea sull’accessibilità dei dati del veicolo nel quadro della normativa sull’omologazione e vigilanza del mercato veicoli a motore.
L’accordo deve ora essere presentato al Parlamento e al Consiglio per approvazione.
Il contesto di riferimento è quello del controllo delle emissioni e la riforma del sistema delle omologazione e dei meccanismi di controllo: un dibattito in corso da un paio d’anni (per saperne di più leggi: Omologazioni: il nuovo quadro normativo).
Nello specifico, oltre a indicare un numero minimo di veicoli da controllare e le modalità di sorveglianza, all’interno dell’accordo si stabilisce anche la qualità delle prove per l’immissione dei veicoli sul mercato attraverso il miglioramento dei servizi tecnici.
Tutto ciò presuppone di fatto che l’accessibilità ai dati del veicolo sia resa possibile a tutti e non solo al costruttore e addirittura che “Almeno il 20% dei controlli dovrà comporsi di prove relative alle emissioni, con la verifica delle emissioni in condizioni reali di guida”.
Cecra sottolinea dunque che l’accordo raggiunto asserisce che per permettere i controlli è necessario mantenere la possibilità di connettersi a una porta OBD per rilevare i parametri RMI (indicatori per riparazione e manutenzione) e avere dati che possano essere processabili e standardizzati (*).
Un risultato questo a cui hanno lavorato congiuntamente tutte le associazioni legate ai professionisti della riparazione: Cecra, Figiefa e le associazioni nazionali ad esse collegate, come ADIRA in Italia.
(*) il riferimento è il seguente:
Annesso XVIII, 2.8a: “per quanto riguarda la presa OBD, la diagnostica, la riparazione, la manutenzione, il flusso dei dati diretti dal veicolo deve essere reso disponibile attraverso la porta seriale presente sul connettore standardizzato così come specificato nel paragrafo 6.5.1.4 dell’Appendice 1 dell’Annesso 11 al Regolamento UNECE n. 83 e alla sezione 4.7.3 dell’annesso9B al Regolamento 49.
Quando il veicolo è in movimento, i dati devono essere accessibili per le rilevazioni.
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