Nel Decreto Ministeriale 214 del 19/05/2017 è in agguato la truffa dell’usato “schilometrato” legalizzato.
C’è un brutto vizio italico duro a morire: cercare la falla in una legge per aggirarla lecitamente.
Appena viene promulgata una norma, c’è sempre qualcuno che s’ingegna a trovarne il punto debole per proprio tornaconto.
È quanto sta avvenendo oggi nel mercato dei veicoli usati, grazie a una falla del Portale dell’Automobilista ma, a maggio 2018, con l’entrata in vigore dell’Art. 8.5 del DM 214 del 19/05/2017 – che ha recepito la Direttiva 2014/45/UE – c’è il rischio che la falla diventi uno squarcio se non una voragine.
Cosa dice l’Art. 8.5?
“Durante la revisione è effettuato il controllo e la lettura del contachilometri; il dato relativo alla lettura è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica.”
Quale dato? L’ultimo rilevato dall’RT stesso o quello della revisione precedente?
Perché non si è mantenuta la dicitura (più chiara) prevista dalla Direttiva Europea che recita: “Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, l’informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica”?
Indipendentemente dalle differenze, la truffa potenziale si nasconde proprio tra queste righe.
Facciamo un salto indietro: come noto, dal 2015, MCTCNet2 obbliga il Responsabile Tecnico a inserire nella schermata di acquisizione dati i chilometri che legge sul contachilometri.
Questo dato è pubblico sul Portale dell’Automobilista, ma si limita solo ai chilometri rilevati durante l’ultima revisione.
Una nuova “verginità” certificata da un funzionario pubblico
Ecco allora la prima falla: diversi centri segnalano da tempo che molti commercianti di auto usate stanno portando in revisione vetture già revisionate solo un anno fa, a cui hanno deliberatamente “schilometrato” il contachilometri.
Attualmente la lettura dei chilometri precedenti da parte del Responsabile Tecnico è “su base volontaria”, cioè l’RT non ha l’obbligo di consultare il Portale dell’Automobilista per verificare il chilometraggio di due anni prima; lui deve solo inserire il dato nuovo.
Così facendo, il nuovo chilometraggio (falso) diventa quello ufficiale.
I commercianti evidentemente lo sanno e se si stanno scatenando.
Lo scopo è chiaro: oltre al vantaggio economico di un usato con pochi chilometri “certificati”, si impedisce al cliente di sospettare della truffa, qualora verificasse sul Portale dell’Automobilista.
Oggi nessun Responsabile Tecnico solleva obiezioni, proprio perché non ha l’obbligo di sincerarsi del chilometraggio precedente e, nel caso, segnalare la frode.
D’altronde, perché dovrebbe farlo? Per perdere clienti che portano decine di vetture al mese (e quindi fatturato) al suo centro? Solo per fare il paladino della legalità?
La falla rischia di trasformarsi in squarcio o in voragine dal 2018 con l’introduzione del “Certificato di revisione” che ultimamente, sta facendo spellare le mani in segno di plauso a molti giornali e riviste (non di settore).
Oltre ai dati identificativi del veicolo e il risultato della revisione, il Certificato conterrà anche la percorrenza indicata sul contachilometri, al fine di prevenire possibili truffe nella vendita dell’usato.
Ne siamo davvero certi?
Ora, sulla prima revisione non si può fare nulla, per ovvie ragioni: il dato del contachilometri sarà quello “vero”. Dalla seconda in poi, però, può accadere di tutto.
Con la recessione in atto nel mercato della revisione veicoli, che toccherà il picco negativo proprio nel 2018, chi può garantire che molti titolari di centro non saranno tentati di registrare – o di obbligare i loro RT a registrare – i chilometri falsi pur di non perdere clienti e sopravvivere?
Chi garantisce che non nasca un mercato delle “indulgenze” in cui i commercianti, con 50 euro extra a vettura, compreranno il silenzio di centinaia di folli, disposti a inserire i nuovi chilometri falsi e, quindi, a essere complici nella frode o nella truffa?
Si rischia la galera, ma nessuno ci pensa
Perché questo è un altro punto chiave: se il dato dei chilometri verrà “messo a disposizione degli ispettori per via elettronica”, significa che sarà leggibile sul PC Prenotazione; a quel punto, l’Ispettore non potrà ignorarlo e, se non contesterà il chilometraggio inferiore al precedente e non avviserà le forze dell’ordine, sarà complice nella frode di manomissione del contachilometri ma, nel caso di vendita a un privato (ignaro), sarà complice nella truffa.
E qui si va sul penale. Eppure nessuno se ne rende conto.
Basterebbe prevedere nel DM la presenza dei dati di due revisioni consecutive (almeno) e/o un “allarme” nel PC prenotazione che scatti quando i nuovi chilometri inseriti siano inferiori ai precedenti, bloccando la revisione sino all’uscita dei funzionari della MCTC.
Ma forse è chiedere troppo (e i ladri ringraziano).
Fonte: Notiziario Motoristico